STUDIO DI CONSULENZA
DEL LAVORO
INCENTIVI.GOV
Vademecum ragionato degli incentivi
per lo sviluppo
SCHEMI E NOVITA'
a cura del centro studi AIRU e Studio
Prof Dott. Mauro Porcelli
Simulazione del Calcolo dell'ISEE
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DIPENDENTE
DURC
ON LINE
A partire dal 1°
luglio è operativa la nuova procedura semplificata di rilascio
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Alle imprese basterà un semplice click per ottenere, in tempo
reale, una certificazione di regolarità contributiva (DURC).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Istituti
coinvolti - Inps, Inail e Casse Edili - hanno indirizzato i propri
sforzi per un’importante informatizzazione delle procedure di
rilascio del Documento il quale, peraltro, avrà una validità di
120 giorni e potrà essere utilizzato ad ogni fine di richiesto
dalla legge.
Non sarà inoltre più necessario richiedere un nuovo DURC in
funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere
utilizzato. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora
valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile
direttamente da internet.
ANTICIPAZIONE
MENSILE DEL T.F.R. (QUIR - Quota Integrativa della Retribuzione)
Il DPCM 29/2015 ha
stabilito la possibilità, da parte del lavoratore dipendente, di
ricevere mensilmente la quota di Trattamento di Fine rapporto da lui
maturata. Questi i punti
essenziali della norma:
REQUISITI PER AVERE L’ANTICIPAZIONE
TFRL’anticipazione mensile del TFR può essere richiesta da
tutti i lavoratori con eccezione di:
-
lavoratori che non siano stati assunti da almeno 6
mesi;
-
lavoratori che non abbiano destinato il TFR a garanzia
per ottenere un finanziamento;
-
lavoratori domestici e del settore agricolo;
-
lavoratori dei settori nei quali è già prevista la
liquidazione periodica del TFR;
-
dipendenti da aziende in procedure concorsuali;
-
lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria;
-
lavoratori in Cassa Integrazione in Deroga in
prosecuzione della CIGS.
LAVORATORI CON TFR DESTINATO AI FONDI
PENSIONE
Anche il lavoratore che
avesse scelto il versamento del suo TFR ad un Fondo pensionistico può
chiedere l’anticipazione mensile del TFR; in questo caso il datore
di lavoro continuerà a versare al Fondo solo gli eventuali
contributi aggiuntivi, a carico suo o del lavoratore.
IRREVERSIBILITA’ DELLA SCELTA
Il lavoratore che
scegliesse l’anticipazione mensile del proprio TFR non potrà
avere ripensamenti e continuerà a percepire il relativo importo
fino al 30 giugno 2018, oppure fino alla cessazione del rapporto se
si verificasse tale evento prima di quella data.
TASSAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE TFR
L’anticipazione mensile
del TFR va assoggettata alla tassazione ordinaria, non a quella
separata come previsto in caso di cessazione del rapporto, e
conseguentemente anche alle addizionali regionali e comunali, così
come costituisce reddito ai fini delle detrazioni e degli assegni
per nucleo familiare, mentre non rientra nell’imponibile utile al
calcolo del bonus fiscale.
DECORRENZA DELL’ANTICIPAZIONE TFR
Il datore di lavoro è
tenuto ad anticipare il TFR a decorrere dal mese successivo a quello
nel quale ha ricevuto la richiesta del lavoratore.
Se però il datore di lavoro chiede un finanziamento per fare fronte
a questo suo obbligo, l’anticipazione del TFR inizierà tre mesi
dopo quello di presentazione della domanda da parte del lavoratore.
ANTICIPAZIONI TFR CON IL METODO TRADIZIONALE
La nuova norma non
impedisce al datore di lavoro, pur non essendone tenuto, di erogare
anticipazioni sul TFR secondo la normativa già esistente, con
applicazione della tassazione separata.
TUTELE
CRESCENTI: L’ANALISI DELLE NOVITA’
E’ stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il DECRETO
LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 (in seguito “decreto”) contenente
disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato
a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, entrato in vigore il 7 marzo 2015.
La stesura finale del provvedimento
contiene alcune significative modifiche rispetto allo schema
predisposto lo scorso 24 dicembre 2014 e inviato alle Camere
per il previsto parere. Per una disamina generale del
provvedimento si rinvia alla circolare n. 1/2015 del 7 gennaio
scorso e la successiva n. 4/2015, mentre con la presente
circolare si analizzano le sole novità introdotte nel testo
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In particolare, le novità riguardano
l’allargamento della platea dei destinatari, la sostituzione
del parametro di riferimento per il calcolo dell’indennità
risarcitoria, alcune opportune puntualizzazioni al testo e
nuovi adempimenti amministrativi con relativa sanzione posti a
carico delle aziende.Approforndimenti
BONUS
EX ART. 1, DL N. 66/2014
Ai lavoratori che, con
riferimento al periodo d’imposta 2015:
1) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
2) possiedono un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro;
3) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che
genera un’imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni
da lavoro dipendente),spetta, un bonus mensile il cui valore massimo su base annua è pari a
euro 960 (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all’anno).
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) riconosce
il predetto bonus in via automatica sulla base delle informazioni in
suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei
lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’effettivo diritto al bonus
nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati
dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal
rapporto in essere con l’azienda.
Si tratta nello specifico di:
1. presunzione di produrre, nel periodo d’imposta 2015, un reddito
complessivo superiore a 26.000 per effetto di ulteriori redditi
rispetto a quelli erogati dall’azienda (redditi da fabbricati
fatta eccezione del reddito per l’abitazione principale, redditi
da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d’impresa,
redditi diversi);
Attenzione: La presenza di un reddito complessivo superiore a
26.000 euro fa venir meno il diritto al bonus e implica l’obbligo
di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.
2. percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o
assimilati contestuali al rapporto in essere con l’azienda;
Attenzione: In presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o
assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di
richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei
sostituti d’imposta sulla base della sua situazione reddituale
complessiva.
3. aver già beneficiato, nel corso del 2015, in relazione a
precedenti rapporti di lavoro, del bonus
Attenzione: In questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad
un bonus di ammontare inferiore a quello determinato dall’azienda.
La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate
consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in
possesso dell’azienda, Le venga riconosciuto un bonus che dovrà
successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio
o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO).
PEC
posta certificata
COS'È LA PostaCertificat@
La PostaCertificat@ è un servizio gratuito che consente ai
cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni dotate di
PEC presenti nell’Indirizzario PA del Portale
comunicazione
dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
RLS
La
comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata
per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui
si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i
Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31
dicembre dell'anno precedente.
Comunicazioni
di assunzione d'urgenza
La comunicazione d'urgenza può essere inviata entro il giorno
antecedente a quello d'instaurazione del rapporto di lavoro nei soli casi
in cui, per motivare esigenze produttive, non sia possibile inviare
la comunicazione definitiva.
Entro cinque giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro è
necessario in ogni caso inviare la comunicazione definitiva nella
quale dovrà essere riportato il numero di protocollo assegnato alla
comunicazione d'urgenza
INDICE
DI RIVALUTAZIONE TFR DEL MESE
PROSEGUE NEL 2012 LA TASSAZIONE AGEVOLATA SUGLI
INCENTIVI ALLA PRODUZIONE
Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2009, prosegue la detassazione di
straordinari e premi di produttività del 10%, entro il limite di
importo complessivo di 6.000 euro con un reddito anno precedente
di 36.000 euro. La Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro analizza l'intervento governativo in materia
di detassazione degli straordinari e degli elementi variabili del
salario. - Leggi
il commento
I
versamenti telematici con F24 obbligatori per i titolari di partita
IVA
Dal 1 gennaio 2007 i
titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti,
fiscali, contributivi, previdenziali, esclusivamente mediante
modalita' telematiche ,anche servendosi di intermediari.
La
disciplina antiriciclaggio
I
consulenti del lavoro, quali professionisti dell'area
giuridico-economica, dal 22 aprile '06 sono tenuti ad adempiere ai
previsti obblighi in materia di antiriciclaggio.
FONDAZIONE LAVORO
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